Art. 1.
(Garanzie per l'acquisizione di partecipazioni).

      1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», le parole da: «in tutto o in parte» fino a: «nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie».